Oneri informativi per cittadini e imprese

Riferimenti normativi : Art. 12, c.1 bis, d.lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti  di carattere normativo e amministrativo generale

1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un’apposita sezione del sito istituzionale. L’inosservanza del presente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 46.

Riferimenti normativi : Art. 34, c.1, 2, d.lgs. 33/2013 – Trasparenza degli oneri informativi

1.  I  regolamenti  ministeriali  o  interministeriali,  nonche’  i provvedimenti amministrativi  a  carattere  generale  adottati  dalle amministrazioni  dello  Stato  per  regolare  l’esercizio  di  poteri

autorizzatori,  concessori  o  certificatori,  nonche’  l’accesso  ai servizi  pubblici  ovvero  la  concessione  di  benefici,  recano  in allegato  l’elenco  di  tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui

cittadini e  sulle  imprese  introdotti  o  eliminati  con  gli  atti medesimi.  Per  onere  informativo  si  intende   qualunque   obbligo informativo o adempimento che comporti la  raccolta,  l’elaborazione,

la trasmissione, la conservazione e la produzione di  informazioni  e documenti alla pubblica amministrazione.

  2. Ferma restando, ove prevista, la  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui  al  comma  1  sono  pubblicati  sui  siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita’ definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della  legge 11 novembre 2011, n. 180.

Per onere informativo si intende dunque qualunque adempimento cui cittadini e imprese siano tenuti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di infromazioni e di documenti.

La nostra Istituzione scolastica non ha deliberato o prodotto propri atti che instaurano obblighi per cittadini e imprese, comportamenti e scadenze di cui al DPCM 8/11/2013.

La norma prevede l’obbligo soltanto per le amministrazioni dello Stato (DPCM 14/11/2012 n. 252).