Riferimenti normativi: Art. 37, c. 3, 3bis, d.l. 69/2013 – Zone a burocrazia zero
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3. I soggetti sperimentatori
individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è
sostituito da una comunicazione dell’interessato.
3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l’autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l’elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma.