Burocrazia zero

Riferimenti normativi: Art. 37, c. 3, 3bis, d.l. 69/2013 – Zone a burocrazia zero


3. I soggetti sperimentatori individuano  e  rendono  pubblici  sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in vigore del  presente  decreto,  i  casi  in  cui  il  rilascio  delle autorizzazioni di  competenza  è  sostituito  da  una  comunicazione dell’interessato.

3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le  competenti  pubbliche  amministrazioni non   ritengono   necessarie   l’autorizzazione,   la    segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera  comunicazione.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a pubblicare nel proprio sito  internet  istituzionale  l’elenco  delle attività soggette  a  controllo.  Le  regioni  e  gli  enti  locali, nell’ambito delle proprie competenze, adeguano i  propri  ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma.