ALTRI CONTENUTI – ACCESSO CIVICO

Riferimenti normativi : Art. 5,  c.1, c.4, d.lgs 33/2013 – Accesso civico

1.  L’obbligo  previsto  dalla  normativa  vigente  in  capo   alle pubbliche amministrazioni di  pubblicare  documenti,  informazioni  o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere  i  medesimi,  nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

4. Nei casi di ritardo  o  mancata  risposta  il  richiedente  può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui  all’articolo  2, comma  9-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni,  che,  verificata  la  sussistenza   dell’obbligo   di pubblicazione, nei  termini  di  cui  al  comma  9-ter  del  medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.